Conferenza Episcopale Italiana

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COLLABORATORI  FAMILIARI  DEL  CLERO

Il presente testo di Statuto è stato esaminato e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 26-30 settembre 2016

Art. 1
Natura
E’ costituita l’associazione privata di fedeli, ai sensi dei cann. 299 e 321-326 del codice di diritto canonico, denominata Associazione nazionale Collaboratori Familiari del Clero, con sede in Roma.

Art. 2
Membri
Fanno parte dell’Associazione, i genitori e i parenti prossimi dei presbiteri, i collaboratori e collaboratrici che, rispondendo ad una particolare chiamata, si dedicano al servizio diretto dei presbiteri in un rapporto personale di familiarità, li assistono nella dimensione domestica della loro vita e nell’espletamento di funzioni specifiche della loro missione, associandosi  in tal modo al loro ministero nella comunità cristiana.
Possono aderire inoltre all’Associazione le mogli dei diaconi permanenti, associate in modo singolare al ministero dei loro sposi attraverso il sacramento nuziale.

Art. 3
Scopi
L’Associazione, che non ha fini di lucro, ha come scopi:
a) aiutare i Collaboratori Familiari del Clero a comprendere sempre meglio, nella luce della fede, l’identità della propria missione; a vivere la quotidianità (lavoro, preghiera, sofferenza) come prezioso servizio al Signore e alla sua Chiesa; ad impegnarsi a crescere nell’equilibrio umano, nella rettitudine morale e nella spiritualità che tale servizio richiede;
b) favorire tra i membri l’amicizia cristiana, il mutuo sostegno e l’aiuto, valorizzando la ricchezza dei carismi personali, anche di speciale consacrazione;
c) individuare e accompagnare persone idonee e disponibili ad assistere i presbiteri nella loro vita domestica e di ministero, facendo opera di sensibilizzazione nei seminari e nelle comunità diocesane e parrocchiali, affinché sia compreso e valorizzato il servizio ecclesiale dei Collaboratori Familiari;
d) curare la formazione dei propri membri anche attraverso la pubblicazione di un organo-rivista di collegamento periodico.

Art. 4
Patrocinio di Maria Santissima
L’Associazione si affida alla particolare protezione di Maria Santissima, modello perfetto di collaborazione all’apostolato sacerdotale, venerandola specialmente nel mistero dell’Annunciazione.

Art. 5
Struttura associativa
L’Associazione vive fondamentalmente nella Chiesa particolare e si articola in Associazioni diocesane. Esse sono legate ai rispettivi Vescovi da peculiari vincoli di comunione e, nella programmazione annuale del cammino formativo, tengono presenti le linee pastorali diocesane.
Le Associazioni diocesane si raccordano all’interno della regione pastorale attraverso il Consiglio regionale, struttura di collegamento ecclesiale e di coordinamento associativo in comunione con la Conferenza Episcopale Regionale.
A livello nazionale l’Associazione riunisce tutti i membri delle Associazioni diocesane e attraverso i suoi organi istituzionali rende presente il proprio carisma e lo pone a servizio della Chiesa che è in Italia.

Art. 6
Organi dell’Associazione diocesana
Gli organi dell’Associazione diocesana sono l’Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, il Presidente, l’Assistente ecclesiastico.

Art. 7
Assemblea diocesana
L’Assemblea diocesana è convocata una volta all’anno dal Presidente. Spetta all’Assemblea:
a) approvare il programma associativo predisposto dal Consiglio diocesano in attuazione degli orientamenti proposti dal Consiglio nazionale;
b) approvare il rendiconto economico e finanziario annuale.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei membri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti e rappresentati.

Art. 8
Consiglio diocesano
Il Consiglio diocesano, eletto dai Collaboratori Familiari convocati in assemblea, è composto da cinque membri. Esso si riunisce almeno una volta all’anno.
Spetta al Consiglio:
a) preparare il progetto formativo annuale tenendo conto di quello elaborato dal Consiglio nazionale e organizzare  incontri periodici, ritiri, corsi di esercizi spirituali, convegni di studio, pellegrinaggi;
b) tenere amichevoli e solidali contatti con i singoli associati, specialmente se in difficoltà o se colpiti da malattia o da sofferenze diverse;
c) favorire i rapporti dei Collaboratori Familiari del Clero con la comunità diocesana;
d) ricordare e suffragare i membri defunti;
e) favorire la diffusione della Rivista anche presso chi non è membro effettivo ma vive un servizio verso il Clero;
f) ammettere nuove persone a far parte dell’Associazione.

Art.9
Presidente diocesano
Il Presidente è eletto dal Consiglio diocesano, con la  successiva conferma del Vescovo.
Il Presidente dirige e rappresenta l’Associazione; convoca e presiede il Consiglio diocesano, promuove l’inserimento dell’Associazione nella pastorale diocesana; assicura il dialogo con le strutture pastorali diocesane; tiene i collegamenti con il Consiglio regionale e con il Consiglio nazionale.

Art. 10
Assistente ecclesiastico diocesano
L’Assistente ecclesiastico è nominato dal Vescovo, su proposta di una  rosa di candidati da parte del Consiglio diocesano.
Egli cura gli itinerari formativi  concordati con il Consiglio diocesano; sostiene l’attività apostolica dell’Associazione; promuove la crescita spirituale dei membri; rende presente il ministero e la sollecitudine pastorale del Vescovo e del presbiterio e fa presente ad essi le esigenze dei Collaboratori  Familiari.
L’Assistente ecclesiastico partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio diocesano, pur  non avendo diritto di voto.

Art. 11
Gruppi zonali
L’Associazione diocesana può articolarsi in gruppi zonali, guidati da un responsabile e, secondo le possibilità, da un Assistente ecclesiastico.
I gruppi si propongono di agevolare gli incontri fra gli associati, di alimentare tra gli stessi l’amicizia cristiana e di favorire l’accoglienza e l’attuazione delle direttive del Presidente e del Consiglio diocesano.

Art. 12
Consiglio regionale – membri
In ciascuna regione pastorale è costituito un Consiglio regionale, composto dai Presidenti delle Associazioni diocesane e presieduto da un Coordinatore eletto dagli stessi e confermato dalla Conferenza Episcopale Regionale.
Il Consiglio regionale si avvale del ministero di un Assistente ecclesiastico nominato dalla rispettiva Conferenza Episcopale sulla base di una rosa di nomi proposti dal Consiglio medesimo.
L’Assistente ecclesiastico regionale e gli assistenti diocesani partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio regionale, pur non avendo diritto di voto, tranne che per l’elezione dell’Assistente regionale.

Art. 13
Consiglio regionale – compiti
Il Consiglio regionale attua gli scopi dell’Associazione:
a) promuovendo l’intesa e la collaborazione tra le Associazioni diocesane all’interno della regione pastorale;
b) alimentando la comunione di carità e di intenti tra le Associazioni diocesane e l’Associazione nazionale;
c) organizzando corsi di esercizi spirituali, convegni e altre iniziative a carattere regionale;
d) aiutando i Consigli diocesani in difficoltà;
e) promuovendo la costituzione dell’Associazione nelle diocesi dove ancora non esiste.

Art. 14
Consiglio nazionale – Membri
La presenza dell’Associazione nella Chiesa in Italia è espressa dal Consiglio nazionale, presieduto dal Presidente nazionale.
Sono membri di diritto il vice Presidente nazionale e i Coordinatori regionali. Il Segretario nazionale, il Direttore Responsabile e il Redattore della Rivista partecipano di diritto al Consiglio nazionale pur non avendo diritto di voto.
Il Presidente ha inoltre facoltà di invitare, di volta in volta,  Collaboratori Familiari e Presbiteri che operano nell’Associazione e che possono contribuire al lavoro del Consiglio su particolari tematiche o esperienze.
L’Assistente ecclesiastico nazionale e gli Assistenti regionali partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio nazionale pur non avendo diritto di voto tranne che per l’elezione dell’Assistente nazionale.

Art. 15
Consiglio nazionale – compiti
Il Consiglio nazionale:
a) elegge il Presidente e, nella persona del Presidente uscente, lo presenta al Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana per la conferma;
b) elegge un Vice Presidente;
c) esamina e approva gli orientamenti e i progetti associativi elaborati dal gruppo di Presidenza in conformità alle direttive magisteriali e pastorali dell’Episcopato italiano;
d) organizza convegni e altre iniziative a carattere nazionale o per aree geografiche (nord-centro-sud);
e) promuove la costituzione dei Consigli regionali là dove ancora non esistono;
f) cura la pubblicazione della Rivista, organo periodico di collegamento e formazione associativa;
g) nomina il Direttore responsabile, il Redattore e l’Amministratore della rivista, i quali rendono conto al Consiglio del proprio operato;
h) approva il bilancio annuale dell’Associazione.

Art. 16
Presidente nazionale
Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio nazionale; mantiene i rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana e con gli organismi di coordinamento delle Aggregazioni Laicali.

Art. 17
Vice Presidente
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 18
Segretario nazionale
Il Segretario nazionale è scelto dal Presidente.
Alle riunioni del Consiglio nazionale, verifica la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto ai fini della validità degli adempimenti ai quali è chiamato il Consiglio.
Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale; custodisce l’archivio; redige i verbali delle sedute del Consiglio.

Art. 19
Assistente ecclesiastico nazionale
L’Associazione nazionale si avvale di un Assistente ecclesiastico. Egli partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio nazionale pur non avendo diritto di voto.
L’Assistente ecclesiastico nazionale è nominato dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, su proposta di una rosa di nomi designata per elezione dal Consiglio nazionale, con la partecipazione al voto degli Assistenti regionali oltre agli aventi diritto al voto.

Art. 20
Gruppo  di Presidenza
Il Consiglio nazionale si avvale del gruppo di Presidenza composto da: Presidente nazionale, Vice Presidente, Segretario nazionale, Redattore della rivista e dall’Assistente ecclesiastico nazionale. Il Presidente ha facoltà di coinvolgere altri membri dell’Associazione.

Art. 21
Riunioni degli organi associativi
Il Consiglio nazionale, i Consigli regionali e diocesani si riuniscono per convocazione dei rispettivi Presidenti o Coordinatori almeno una volta all’anno; alle riunioni possono essere invitati esperti per consulenza.

Art. 22
Durata degli incarichi
Le cariche associative a tutti i livelli, hanno la durata di cinque anni e sono rinnovabili una volta.

Art. 23
Sostegno economico
Gli associati sono invitati a sostenere l’attività dell’Associazione nazionale con un contributo annuale, la cui misura è fissata periodicamente dal Consiglio nazionale, e anche con offerte spontanee; ciò dà diritto a ricevere la rivista-organo di collegamento.
L’Associazione nazionale  non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali finché essa esiste, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24
Devoluzione dei beni
Se l’Associazione nazionale dovesse cessare, i beni posseduti devono essere devoluti ad altra Associazione con finalità analoga, indicata dalla Conferenza Episcopale Italiana, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Nel caso di cessazione di un’Associazione diocesana i suoi beni devono essere devoluti ad altra associazione con finalità analoga, indicata dal Vescovo diocesano, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25
Entrata in vigore dello Statuto
Il presente Statuto entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 26
Modifiche statutarie
Le modifiche allo Statuto, deliberate dal Consiglio nazionale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, devono essere approvate dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 27
Disposizione di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice di diritto canonico.