La riconsegna dello Statuto chiama ad un servizio ulteriore

 

Relazione di Mons. Baturi

 

Comincio con il sentito ringraziamento a don Pier Giulio Diaco e alla presidentessa Anna Cavazzuti, che ho avuto il piacere di conoscere in questi anni di lavoro per la revisione dello Statuto dell’Associazione nazionale familiari del clero. Ne ho apprezzato sinceramente l’animo ecclesiale, il desiderio di servire la comunione della Chiesa e la disponibilità ad affidarsi al carisma di governo dei Vescovi.

  1. La revisione di uno statuto è sempre un momento importante perché attraverso lo Statuto i fedeli esercitano il diritto di dirigere liberamente le associazioni che fondano, dandosi norme capaci di definire il fine dell’azione, il modo di governo, le condizioni di adesione, l’amministrazione dei beni, e così via. La disciplina di una associazione deve tener conto della necessità o utilità relativa al tempo e al luogo (cf. cann. 94 § 1 e 304 § 1).

Occorre sempre ricordare che attraverso un’associazione i fedeli non solo perseguono, attraverso l’azione comune, degli obiettivi di interesse ecclesiale generale ma soprattutto intendono incrementare la propria vita cristiana, la vocazione cristiana alla santità. A partire dall’Esortazione di Giovanni Paolo II Christifideles laici si ripete costantemente che il primo criterio di ecclesialità di una associazione è il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità, che si manifesta come crescita verso la pienezza della vita cristiana e la perfezione della carità. È questo il primo metro di discernimento della vita di una associazione: in che modo attraverso le iniziative comuni, l’amministrazione dei beni, la pratica di governo, l’esercizio della responsabilità comune, cresce il nostro amore al Signore e al prossimo. Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? (Mc 8,36). Questo è il primo criterio per valutare la vita di una associazione.

Lo statuto è la modalità attraverso i fedeli, che liberamente si associano per perseguire attraverso l’azione comune l’ideale di santità e il raggiungimento di scopi ecclesiali, consegnano alla Chiesa il loro patrimonio di idee, di vita e di azione, ossia il loro carisma. È lo statuto che viene approvato dall’autorità ecclesiastica e quindi riconosciuto lo statuto l’associazione è riconosciuta come strumento per l’incremento della vita della Chiesa e la santità dei fedeli. Dal momento in cui l’autorità della Chiesa riconosce e approva lo Statuto accoglie nel patrimonio dell’intera Chiesa il cammino particolare dell’associazione. Quando poi l’autorità ecclesiale, in questo caso la CEI, riconsegna lo Statuto approvato, l’associazione lo riceve come un dono al quale essere fedeli, come una «forma di insegnamento» alla quale obbedire di cuore (cf. Rm 6,17). Attraverso lo Statuto il carisma diviene patrimonio di tutta la Chiesa e la Chiesa lo riconsegna agli associati perché, per il bene loro e della Chiesa intera, sappiamo custodirlo e svilupparlo.

La revisione dello Statuto è per tali ragioni un momento importante: implica la capacità di leggere l’idea originaria dell’associazione alla luce delle esigenze mutevoli dei tempi. Non è possibile immaginare che il servizio realizzato attraverso l’azione comune rimanga uguale nonostante il cambiamento dei tempi. Man mano che il tempo passa, deve cambiare la nostra percezione del servizio ecclesiale. Mi sembra che questa sia una declinazione dell’incarnazione del Verbo nella storia degli uomini.

 

  1. Vorrei segnalare alcuni aspetti di questo cambiamento in atto. Anzitutto quello della diminuzione dei presbiteri attivi. Dal 1970 i presbiteri secolari sono calati di circa un quarto, quelli religiosi di un terzo. Per il futuro occorre attendersi un periodo nel quale al calo dei sacerdoti si aggiungerà un aumento degli effetti dell’avanzamento della sua età media. Ciò significa che le trasformazioni di natura giuridica ed economica riguardanti la gestione delle attività delle parrocchie e degli enti ecclesiastici devono essere affrontate da un clero forse meno pronto, per abitudine e per cultura, a staccarsi da prassi precedenti. La diminuzione del clero non può non produrre anche un maggiore carico di lavoro: la struttura ecclesiastica che ci è affidata è stata pensata quando il numero dei preti era più elevato e questa stessa struttura ecclesiastica rischia di schiacciare un clero molto inferiore di numero. La crisi numerica del clero comporta anche il rischio della solitudine: fino a poco tempo, era evidente che un prete non poteva pensarsi da solo nello svolgimento del suo ministero ed esisteva una certa idea di corresponsabilità pastorale tra parroco e viceparroci, fintanto che era normale la presenza di questi ultimi. Oggi invece molto spesso il parroco è l’unico prete che si conosca e si veda agire.

Le conseguenze della diminuzione del clero sono inoltre esaltate dallo scarto esistente tra la distribuzione territoriale della popolazione e quella delle parrocchie, con la conseguente difficoltà di presenza capillare sul territorio e la problematica gestione di strutture poste in territori scarsamente abitati.

Aumenta la mobilità dei preti all’interno della diocesi, fenomeno che rende il loro legame con la parrocchia meno diretto ed esclusivo, così come i flussi di incardinazione di presbiteri non provenienti dalla Chiesa diocesana. Alla figura tradizionale del prete espressione di comunità e territori particolari, si affianca sempre più quella del prete proveniente dall’estero o da altre diocesi o dal clero regolare.

Questo dato si connette ad un altro di estremo interesse. Le ricerche empiriche registrano che alla diversificazione del clero attivo si accompagna un processo di notevole spostamento degli equilibri economici dalla comunità particolare al centro, mettendo in crisi il profilo del presbitero per come si era storicamente istituzionalizzato nella società italiana. Il fatto che la maggior parte del sostentamento arrivi al singolo prete da un ente distante come l’Istituto centrale per sostentamento del clero spinge, secondo alcuni osservatori, parecchi preti a interpretare il proprio ruolo in termini tendenzialmente professionali.

Questo cambiamento esige una conversione nel modo di esercitare il ministero sacerdotale. Nel 1994 Vescovi affermavano, nel documento Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, che i «sacerdoti dovranno vedersi sempre più all’interno di un presbiterio e dentro una sinfonia di ministeri e di iniziative: nella parrocchia, nella diocesi e nelle sue articolazioni. Il parroco sarà meno l’uomo del fare e dell’intervento diretto e più l’uomo della comunione; e perciò avrà cura di promuovere vocazioni, ministeri e carismi. La sua passione sarà far passare i carismi dalla collaborazione alla corresponsabilità, da figure che danno una mano a presenze che pensano insieme e camminano dentro un comune progetto pastorale. Il suo specifico ministero di guida della comunità parrocchiale va esercitato tessendo la trama delle missioni e dei servizi: non è possibile essere parrocchia missionaria da soli».

L’associazione familiari del clero può certamente aiutare i presbiteri a far passare i carismi dalla collaborazione alla corresponsabilità e a caratterizzare il loro ministero come un impegno per la tessitura paziente di una trama di missioni e servizi. Si tratta di aiutare i presbiteri ad essere “costruttori di comunità”.

In questo contesto serve il servizio di una corresponsabilità, di un sostegno che aiuti un sacerdote secondo una modalità familiare. Non abbiamo bisogno di un prete professionalizzato, o un prete che si concepisca avulso dalla comunità; serve un prete che si lasci aiutare dalla comunità, che non resti isolato, che viva rapporti familiari. È l’urgenza dei tempi, pertanto, che vi chiede di esercitare fino in fondo la vostra missione di prossimità familiare.

 

  1. Possiamo adesso considerare brevemente la revisione statutaria che il Consiglio Episcopale Permanente ha approvato nella sessione del 26-28 settembre 2016, e che il Consiglio nazionale dell’Associazione, riunitosi nei mesi di giugno 2015 e gennaio 2016, ha proposto.

Di seguito i punti più importanti.

  1. a) Una prima modifica riguarda la stessa denominazione dell’Associazione. Il nuovo nome dell’Associazione integra la denominazione precedente “Associazione nazionale Familiari del Clero” con “Associazione nazionale Collaboratori Familiari del Clero”. La modifica sottolinea il ruolo centrale dei collaboratori tra i soggetti che fanno parte dell’Associazione identificandolo non tanto nel vincolo di parentela con i sacerdoti quanto nella dedicazione “al servizio diretto dei presbiteri in un rapporto personale di familiarità” (art. 2). Con questi intendimenti viene modificato e riformulato anche l’art. 2 dello Statuto. Occorre ricordare che la presenza tra i soci dell’Associazione dei collaboratori e delle collaboratrici era prevista nello Statuto precedente (approvato dal Consiglio Episcopale Permanete nella sessione del 20 – 23 settembre 1999). La modifica riguarda l’inserimento dell’espressione “Collaboratori Familiari” nella denominazione dell’Associazione e negli articoli dello Statuto dove in luogo dei soci familiari assume nuova centralità il ruolo dei collaboratori familiari. Nella lettera di presentazione della modifica era scritto che la denominazione “Familiari del Clero” non esprime più la realtà che l’associazione vive: già diverse persone che collaborano col prete non sono consanguinei; serve un servizio diretto al prete in un rapporto personale di familiarità. La sfida è di assumere fino in fondo l’impegno di formazione e di accompagnamento delle persone che si dedichino al servizio diretto dei presbiteri affinché tutto avvenga in un reale rapporto di familiarità.
  2. b) L’art. 9 è stato modificato per prevedere la conferma dell’autorità ecclesiastica dell’elezione del Presidente del Consiglio diocesano al posto del semplice parere previsto nel vigente statuto. In tal modo è garantita la massima partecipazione dei membri all’elezione insieme all’impegno vigile del Vescovo. È chiaramente richiesta una crescita nel rapporto con i Vescovi.
  3. c) Il nuovo art. 10 prevede la nomina dell’Assistente ecclesiastico da parte del Vescovo su una rosa di candidati proposta dal Consiglio diocesano. La modalità di scelta dell’Assistente ecclesiastico all’interno di una terna di canditati è assunta anche per la nomina dell’Assistente ecclesiastico regionale (art. 12) e nazionale (art. 19). In tal modo si vuole assicurare una maggiore libertà di scelta del Vescovo e, conseguentemente, impegnare maggiormente l’Associazione a creare un rapporto di solidarietà, sintonia e condivisione con i preti diocesani.
  4. d) L’art. 20 prevede la costituzione di un Gruppo di Presidenza di supporto al Consiglio nazionale, mentre l’art. 23 esclude il terzo mandato per tutte le cariche elettive. Il cambiamento nella guida può aiutare a interpretare tale ruolo come un servizio per la crescita complessiva dell’associazione. Dice il Papa che esiste sempre la tentazione dei leaders di sentirsi indispensabili. E invece, «Si deve mettere un tempo limitato perché gli incarichi, in realtà sono servizi e tutti i servizi nella Chiesa è conveniente che abbiamo una scadenza perché è necessario dare evidenza al vero servizio del nostro Pastore, Cristo».

 

La Chiesa vi riconsegna un nuovo Statuto che non è la semplice registrazione di un cammino fatto, ma è la chiamata ad un cammino ulteriore che forse non è esente da rischi, ma che certamente occorre vivere con la leggerezza dell’animo cristiano che in tutto vede una buona avventura, l’avventura della santità.

 

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Note

1- Art.9

Presidente diocesano

Il Presidente è eletto dal Consiglio diocesano, con la successiva conferma del Vescovo.

Il Presidente dirige e rappresenta l’Associazione; convoca e presiede il Consiglio diocesano, promuove l’inserimento dell’Associazione nella pastorale diocesana; assicura il dialogo con le strutture pastorali diocesane; tiene i collegamenti con il Consiglio regionale e con il Consiglio nazionale.

 

2- Art. 10

Assistente ecclesiastico diocesano

L’Assistente ecclesiastico è nominato dal Vescovo, su proposta di una rosa di candidati da parte del Consiglio diocesano.

Egli cura gli itinerari formativi concordati con il Consiglio diocesano; sostiene l’attività apostolica dell’Associazione; promuove la crescita spirituale dei membri; rende presente il ministero e la sollecitudine pastorale del Vescovo e del presbiterio e fa presente ad essi le esigenze dei Collaboratori Familiari.

L’Assistente ecclesiastico partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio diocesano, pur non avendo diritto di voto.

Art. 12

Consiglio regionale – membri

In ciascuna regione pastorale è costituito un Consiglio regionale, composto dai Presidenti delle Associazioni diocesane e presieduto da un Coordinatore eletto dagli stessi e confermato dalla Conferenza Episcopale Regionale.

Il Consiglio regionale si avvale del ministero di un Assistente ecclesiastico nominato dalla rispettiva Conferenza Episcopale sulla base di una rosa di nomi proposti dal Consiglio medesimo.

L’Assistente ecclesiastico regionale e gli assistenti diocesani partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio regionale, pur non avendo diritto di voto, tranne che per l’elezione dell’Assistente regionale.

Art. 19

Assistente ecclesiastico nazionale

L’Associazione nazionale si avvale di un Assistente ecclesiastico. Egli partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio nazionale pur non avendo diritto di voto.

L’Assistente ecclesiastico nazionale è nominato dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, su proposta di una rosa di nomi designata per elezione dal Consiglio nazionale, con la partecipazione al voto degli Assistenti regionali oltre agli aventi diritto al voto.

3- Art. 22

Durata degli incarichi

Le cariche associative a tutti i livelli, hanno la durata di cinque anni e sono rinnovabili una volta.